Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha emanato le prime indicazioni operative per l’applicazione del decreto-legge 7 giugno 2017, n.73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n.119, recante “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione dei farmaci. Il suddetto decreto estende a 10 il novero delle vaccinazioni obbligatorie e gratuite per i minori di età compresa tra zero e sedici anni:
· Anti-poliomielitica;
· Anti-difterica
· Anti-tetanica
· Anti-epatite B
· Anti-pertosse
· Anti-Haemophilus influenzae tipo B
· Anti-morbillo
· Anti-rosolia
· Anti-parotite
· Anti-varicella
Al fine di attestare l’effettuazione delle vaccinazioni, potrà essere presentata una dichiarazione sostituiva resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, da compilare utilizzando l’allegato della circolare in oggetto.
In alternativa alla dichiarazione sostitutiva sopra citata, potrà essere presentata idonea documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie (ad es. attestazione delle vaccinazioni effettuate rilasciata dall’ASL competente o certificato vaccinale ugualmente rilasciato dall’ASL competente o copia del libretto vaccinale vidimato dall’ASL, in quest’ultimo caso, i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori o i soggetti affidatari dei minori fino a 16 anni dovranno verificare che la documentazione prodotta non contenga informazioni ulteriori oltre a quelle strettamente indispensabili per attestare l’assolvimento degli adempimenti vaccinali previsti dal decreto-legge).
Ancora, con riferimento all’art. 3, commi l e l-bis, potrà essere prodotta copia di formale richiesta di vaccinazione alla ASL territorialmente competente; detta vaccinazione dovrà essere effettuata entro la fine dell’anno scolastico di cui trattasi. La presentazione della richiesta può essere eventualmente dichiarata, in alternativa, avvalendosi dello stesso modello di dichiarazione sostitutiva (allegato l).
In caso, viceversa, di esonero, omissione o differimento delle vaccinazioni, potranno essere presentati uno o più dei seguenti documenti, rilasciati dalle autorità sanitarie competenti:
a) attestazione del differimento o dell’omissione delle vaccinazioni per motivi di salute redatta dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta del Servizio Sanitario Nazionale (art. l, co. 3);
b) attestazione di avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale rilasciata dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta del SSN o copia della notifica di malattia infettiva rilasciata dalla azienda sanitaria locale competente ovvero verificata con analisi sierologica (art. 1, co. 2).
Per l’anno scolastico 2017-2018, la suddetta documentazione deve essere presentata alle Istituzioni scolastiche, ivi incluse quelle private non paritarie entro il 31 ottobre 2017 per tutti gli altri gradi di istruzione.
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Si precisa che la documentazione di cui sopra deve essere acquisita, nei tempi sopra indicati, anche per le alunne e gli alunni, le studentesse e gli studenti, già frequentanti l’istituzione scolastica.
La mancata presentazione della documentazione dovrà essere segnalata dai dirigenti scolastici alla ASL territorialmente competente entro 10 giorni dai termini prima indicati.
Per l’anno scolastico 2017-2018, in caso di presentazione della dichiarazione sostitutiva (come da allegato 1) la documentazione comprovante l’adempimento degli obblighi vaccinali dovrà essere consegnata all’Istituzione scolastica, entro il 10 marzo 2018.
La mancata presentazione della documentazione dovrà essere segnalata dai dirigenti scolastici alla ASL territorialmente competente entro 10 giorni dai termini prima indicati.
In allegato:
La circolare – prot.n. 1622 del 16 agosto 2017
Per ulteriori informazioni: www.salute.gov.it/vaccini

ALLEGATI

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