ISTRUZIONE PARENTALE

Istruzione parentale

 

Premessa

 

La scuola è aperta a tutti: lo dice espressamente l’articolo 34 della Costituzione.
Un’alternativa alla frequenza delle aule scolastiche è rappresentata infatti dall’istruzione parentale conosciuta anche come scuola familiare, paterna o indicata con i termini anglosassoni quali: homes chooling o home education.

Tutte queste espressioni indicano la scelta della famiglia di provvedere direttamente all’educazione dei figli.

I genitori qualora decidano di avvalersi dell’istruzione parentale devono rilasciare al dirigente scolastico della scuola più vicina un’apposita dichiarazione, da rinnovare anno per anno, circa il possesso della capacità tecnica o economica per provvedere all’insegnamento parentale. Il dirigente scolastico ha il dovere di accertarne la fondatezza. A garanzia dell’assolvimento del dovere all’istruzione, il minore è tenuto a sostenere un esame di idoneità all’anno scolastico successivo. Più recentemente è stato stabilito che in caso di istruzione parentale, i genitori dello studente, ovvero coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, sono tenuti a presentare annualmente la comunicazione preventiva al dirigente scolastico del territorio di residenza. Questi studenti sostengono annualmente l’esame di idoneità per il passaggio alla classe successiva in qualità di candidati esterni presso una scuola statale o paritaria, fino all’assolvimento dell’obbligo di istruzione. La scuola che riceve la domanda di istruzione parentale è tenuta a vigilare sull’adempimento dell’obbligo scolastico dell’alunno. A controllare non è competente soltanto il dirigente della scuola, ma anche il sindaco.

 

Definizioni

 

È opportuno precisare che con l’espressione “istruzione parentale”, per brevità, nella consapevolezza che sono in uso diverse modalità per indicare questo tipo di istruzione, identificata spesso come “scuola familiare”, “scuola paterna”, “istruzione familiare”, “istruzione parentale”, “educazione parentale”; talora si trovano utilizzati anche termini anglosassoni quali home schooling o home education.

Queste espressioni, ed altre consimili, indicano la scelta delle famiglie di provvedere direttamente all’educazione dei figli, scelta che non implica necessariamente che l’istruzione sia impartita esclusivamente tra le mura domestiche e direttamente dai genitori. L’istruzione parentale può essere impartita anche da “precettori” scelti dalle famiglie, che possono curare la formazione di gruppi di ragazzi. Più che riferirsi ad uno specifico modello organizzativo e gestionale, l’istruzione parentale indica piuttosto l’esercizio di una scelta educativa che le famiglie compiono su come i loro figli devono essere istruiti e in quali contesti relazionali e valoriali.

 

Istruzione parentale e assolvimento dell’obbligo scolastico

 

La possibilità di optare per l’istruzione parentale è sancita dall’articolo 30 della Costituzione Italiana: “È un dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli…”.

Il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297, “Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzioni, relative alle scuole di ogni ordine e grado” definisce come si coniuga l’obbligo di istruzione con l’applicazione del principio costituzionale sopra riportato.

L’articolo 111, in particolare, prevede quanto segue:

“Art. 111 – Modalità di adempimento dell’obbligo scolastico

  1. All’obbligo scolastico si adempie frequentando le scuole elementari e medie statali o le scuole non statali abilitate al rilascio di titoli di studio riconosciuti dallo Stato o anche privatamente, secondo le norme del presente testo unico.
  2. I genitori dell’obbligato o chi ne fa le veci che intendano provvedere privatamente o direttamente all’istruzione dell’obbligato devono dimostrare di averne la capacità tecnica od economica e darne comunicazione anno per anno alla competente autorità”.

Il Decreto Ministeriale 13 dicembre 2001, n. 489, “Regolamento concernente l’integrazione, a norma dell’articolo 1, comma 6 della legge 20 gennaio 1999, n. 9, delle norme relative alla vigilanza sull’adempimento dell’obbligo scolastico” definisce quali siano le autorità che vigilano sull’adempimento dell’obbligo. In particolare, l’articolo 2, comma 1, precisa:

“Art. 2.

  1. Alla vigilanza sull’adempimento dell’obbligo di istruzione provvedono secondo quanto previsto dal presente regolamento:
  2. a) il sindaco, o un suo delegato, del comune ove hanno la residenza i giovani che, in virtù delle disposizioni vigenti, sono soggetti al predetto obbligo di istruzione;
  3. b) i dirigenti scolastici delle scuole di ogni ordine e grado statali, paritarie.”

 

Istruzione parentale e verifica degli apprendimenti

 

In tema di valutazione e di verifica degli apprendimenti, il Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 62, all’articolo 23, prevede quanto segue:

In caso di istruzione parentale, i genitori dell’alunna o dell’alunno, della studentessa o dello studente, ovvero coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, sono tenuti a presentare annualmente la comunicazione preventiva al dirigente scolastico del territorio di residenza. Tali alunni o studenti sostengono annualmente l’esame di idoneità per il passaggio alla classe successiva in qualità di candidati esterni presso una scuola statale o paritaria, fino all’assolvimento dell’obbligo di istruzione”.

 

Indicazioni operative

 

Si riepilogano di seguito i passaggi essenziali legati alla scelta di effettuare l’istruzione familiare:

 

  • la scelta di effettuare l’istruzione familiare può essere effettuata in qualsiasi momento dell’anno scolastico e va ripetuta ogni anno;
  • la comunicazione di tale scelta va inoltrata alla scuola cui l’alunno/studente avrebbe dovuto iscriversi in relazione alla sua residenza o in coerenza con il tipo di studi secondari di II grado prescelti;
  • dal momento in cui la scuola riceve la comunicazione diventa scuola “vigilante” sull’adempimento dell’obbligo e invia apposita comunicazione al Comune;
  • i familiari ogni anno sottopongono il proprio figlio all’esame di idoneità presso una scuola statale o paritaria entro il 30 giugno, ai sensi dell’articolo 23 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 e dell’articolo 3, comma 3, del decreto ministeriale 8 febbraio 2021, n. 5. Le domande di iscrizione all’esame di idoneità devono pervenire alle istituzioni scolastiche prescelte per l’effettuazione dell’esame entro il 30 aprile dell’anno di riferimento secondo quanto previsto dall’articolo 3, comma 1, del richiamato decreto ministeriale 8 febbraio 2021, n. 5.
  • nel caso gli esami di idoneità vengano sostenuti in una scuola diversa da quella vigilante, i familiari sono tenuti a comunicarne gli esiti alla scuola vigilante per la verifica di competenza sull’adempimento.

 

Le Istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione sono tenute a vigilare sull’adempimento dell’obbligo di istruzione secondo le modalità previste dalla normativa vigente, sintetizzate nella presente nota.

 

Riferimenti normativi:

 

  • Costituzione, art.30 “è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire, educare i figli. Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti “.
  • Costituzione, art. 34 “l’istruzione inferiore, impartita per almeno 8 anni, è obbligatoria e gratuita”.
  • Legge 5 febbraio 1992, n. 104, art. 12 comma 9 Ai minori handicappati soggetti all’obbligo scolastico, temporaneamente impediti per motivi di salute a frequentare la scuola, sono comunque garantite l’educazione e l’istruzione scolastica.
  • Decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297, art 111 comma 2: I genitori dell’obbligato o chi ne fa le veci che intendano provvedere privatamente o direttamente all’istruzione dell’obbligato devono dimostrare di averne la capacità tecnica od economica e darne comunicazione anno per anno alla competente autorità.”
  • Decreto Ministeriale 13 dicembre 2001, n.489, art. 2 comma 1 “Alla vigilanza sull’adempimento dell’obbligo di istruzione provvedono secondo quanto previsto dal presente regolamento:
    a) il sindaco, o un suo delegato, del comune ove hanno la residenza i giovani soggetti al predetto obbligo di istruzione;
    b) i dirigenti scolastici delle scuole di ogni ordine e grado statali, paritarie presso le quali sono iscritti, o hanno fatto richiesta di iscrizione, gli studenti cui e’ rivolto l’obbligo di istruzione”.
  • Decreto legislativo 25 aprile 2005, n. 76, art 1, comma 4: Le famiglie che – al fine di garantire l’assolvimento dell’obbligo di istruzione – intendano provvedere in proprio alla istruzione dei minori soggetti all’obbligo, devono, mostrare di averne la capacità tecnica o economica e darne comunicazione anno per anno alla competente autorità, che provvede agli opportuni controlli”. Pertanto, la scuola non esercita un potere di autorizzazione in senso stretto, ma un semplice accertamento della sussistenza dei requisiti tecnici ed economici.
  • Legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 622: “L’istruzione impartita per almeno dieci anni è obbligatoria ed è finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno d’età “.
  • Decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 62 art.23” In caso di istruzione parentale, i genitori dell’alunna o dell’alunno, della studentessa o dello studente, ovvero coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, sono tenuti a presentare annualmente la comunicazione preventiva al dirigente  scolastico  del territorio di residenza. Tali alunni o studenti sostengono annualmente l’esame di idoneità per il passaggio alla classe successiva in qualità di candidati esterni presso una scuola statale o paritaria, fino all’assolvimento dell’obbligo di istruzione.
  • Decreto Ministeriale n. 5 dell’ 8 febbraio 2021: Decreto Ministeriale concernente gli esami integrativi e gli esami di idoneità nei percorsi del sistema nazionale di istruzione.

 

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